Art. 18

Condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione

In vigore dal 24 mar 2021
Condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione 1.   La concessione della garanzia dell’Unione è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo. 2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell’Unione solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che tali operazioni soddisfano i requisiti per beneficiare della garanzia dell’Unione. La responsabilità di assicurare che le operazioni di finanziamento e di investimento sono conformi al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo. 3.   Al partner esecutivo non sono dovuti costi amministrativi o commissioni da parte della Commissione in relazione all’attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito della garanzia dell’Unione, a meno che il partner esecutivo possa debitamente motivare alla Commissione la necessità di un’eccezione in ragione della natura degli obiettivi da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare e dell’accessibilità economica per i destinatari finali interessati o del tipo di finanziamento fornito. La copertura di tali costi mediante il bilancio dell’Unione è limitata all’importo strettamente necessario per l’attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in questione ed è fornita solo nella misura in cui i costi non sono coperti dalle entrate percepite dai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento interessate. Le disposizioni relative alle commissioni sono definite nell’accordo di garanzia e sono conformi all’, paragrafo 4, del presente regolamento e all’articolo 209, paragrafo 2, lettera g), del regolamento finanziario. 4.   Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell’Unione a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero ai sensi dell’, paragrafo 4, a meno che tali costi siano stati detratti dai proventi del recupero.
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