Art. 18 · Condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione

Art. 18

Condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione

In vigore dal 24 mar 2021
Condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione 1.   La concessione della garanzia dell’Unione è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo. 2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell’Unione solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che tali operazioni soddisfano i requisiti per beneficiare della garanzia dell’Unione. La responsabilità di assicurare che le operazioni di finanziamento e di investimento sono conformi al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo. 3.   Al partner esecutivo non sono dovuti costi amministrativi o commissioni da parte della Commissione in relazione all’attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito della garanzia dell’Unione, a meno che il partner esecutivo possa debitamente motivare alla Commissione la necessità di un’eccezione in ragione della natura degli obiettivi da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare e dell’accessibilità economica per i destinatari finali interessati o del tipo di finanziamento fornito. La copertura di tali costi mediante il bilancio dell’Unione è limitata all’importo strettamente necessario per l’attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in questione ed è fornita solo nella misura in cui i costi non sono coperti dalle entrate percepite dai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento interessate. Le disposizioni relative alle commissioni sono definite nell’accordo di garanzia e sono conformi all’, paragrafo 4, del presente regolamento e all’articolo 209, paragrafo 2, lettera g), del regolamento finanziario. 4.   Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell’Unione a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero ai sensi dell’, paragrafo 4, a meno che tali costi siano stati detratti dai proventi del recupero.
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