Art. 10
Disposizioni specifiche applicabili al comparto degli Stati membri
In vigore dal 24 mar 2021
Disposizioni specifiche applicabili al comparto degli Stati membri
1. Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC o gli importi corrisposti in contanti a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell’Unione concessa nell’ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione o per l’eventuale contributo al polo di consulenza InvestEU. Tali importi sono utilizzati per contribuire al conseguimento degli obiettivi specificati nell’accordo di partenariato di cui alle disposizioni sulla preparazione e la presentazione dell’accordo di partenariato di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027, nei programmi o nel piano strategico della PAC che contribuiscono al programma InvestEU, onde attuare le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza istituito a norma del regolamento (UE) 2021/241 o, in altri casi, ai fini stabiliti nell’accordo di contribuzione, a seconda dell’origine dell’importo versato.
2. L’istituzione della parte della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.
Il quarto comma del presente paragrafo e il paragrafo 5 del presente articolo non si applicano all’importo aggiuntivo fornito da uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma.
Le disposizioni del presente articolo connesse agli importi assegnati a norma delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC non sono applicabili all’accordo di contribuzione riguardante l’importo aggiuntivo fornito da uno Stato membro, di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento.
Lo Stato membro e la Commissione concludono un accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche entro quattro mesi dalla decisione della Commissione che approva l’accordo di partenariato ai sensi delle disposizioni sull’approvazione dell’accordo di partenariato di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o ai sensi del piano strategico PAC adottato a norma del regolamento sui piani strategici della PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione che modifica il programma ai sensi delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o un piano strategico della PAC ai sensi delle disposizioni sulla modifica del piano strategico PAC di cui al regolamento sui piani strategici della PAC.
Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto.
In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso di copertura della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto degli Stati membri è fissato al 40 % e può essere rivisto al ribasso o al rialzo in ogni accordo di contribuzione per tener conto dei rischi connessi ai prodotti finanziari che saranno utilizzati.
3. L’accordo di contribuzione contiene almeno i seguenti elementi:
a)
l’importo complessivo della parte della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro interessato, il relativo tasso di copertura, l’importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente o corrisposto a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, la fase di costituzione della copertura e l’importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;
b)
la strategia dello Stato membro consistente nei prodotti finanziari e nel loro coefficiente di leva minimo, nella copertura geografica, compresa, se necessario, la copertura regionale, nei tipi di progetti, nel periodo di investimento e, se del caso, nelle categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;
c)
il partner o i partner esecutivi potenziali proposti a norma dell’, paragrafo 1, quarto comma, e l’obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sul partner o sui partner esecutivi selezionati;
d)
i contributi dei fondi in regime di gestione concorrente o derivanti da importi corrisposti a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, al polo di consulenza InvestEU;
e)
l’obbligo di fornire relazioni annuali allo Stato membro, ivi incluse relazioni sui pertinenti indicatori relativi agli obiettivi delle politiche contemplati dall’accordo di partenariato o dal programma o piano strategico della PAC o dai piani per la ripresa e la resilienza e stabiliti nell’accordo di contribuzione;
f)
le disposizioni relative alla remunerazione della parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri;
g)
l’eventuale combinazione con risorse nel quadro del comparto dell’Unione a norma dell’, paragrafo 2, anche in una struttura a vari livelli per conseguire una migliore copertura dei rischi.
4. Gli accordi di contribuzione sono attuati dalla Commissione mediante accordi di garanzia conclusi con i partner esecutivi a norma dell’ e accordi di consulenza conclusi con i partner consultivi a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma.
Se entro nove mesi dalla firma dell’accordo di contribuzione non è firmato l’accordo di garanzia, l’accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo. Se l’importo dell’accordo di contribuzione non è impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia entro nove mesi dalla conclusione dell’accordo di contribuzione, detto importo è modificato conformemente. L’importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC è reimpiegato ai sensi di detti regolamenti. L’importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.
Se l’accordo di garanzia non è debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato alle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC o, nel caso di un accordo di garanzia relativo a importi corrisposti a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, dal pertinente accordo di contribuzione, l’accordo di contribuzione è modificato. L’importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC è reimpiegato ai sensi dei pertinenti regolamenti. L’importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.
5. Le seguenti norme si applicano alla copertura della parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri stabilita dall’accordo di contribuzione:
a)
dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l’importo della copertura richiesta in base al tasso di copertura fissato nell’accordo di contribuzione e l’importo effettivo della copertura, sono reimpiegate ai sensi delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 e delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC;
b)
in deroga all’articolo 213, paragrafo 4, del regolamento finanziario, dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), la copertura non dà luogo a reintegrazioni annuali nel periodo di disponibilità di detta parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri;
c)
la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell’attivazione di detta parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20 % della copertura iniziale;
d)
se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10 % della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro in questione trasferisce fino a un massimo del 5 % della copertura iniziale al fondo comune di copertura di cui all’articolo 212 del regolamento finanziario.
6. Per quanto riguarda gli importi di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, la gestione delle eccedenze e delle reintegrazioni annuali dopo la fase costitutiva è definita dall’accordo di contribuzione.
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