Art. 11

Ambito di applicazione del partenariato

In vigore dal 24 mar 2021
Ambito di applicazione del partenariato 1.   La Commissione e il Gruppo BEI costituiscono un partenariato a norma del presente regolamento con l’obiettivo di sostenere l’attuazione del programma InvestEU e di promuovere la coerenza, l’inclusività, l’addizionalità e l’efficienza della realizzazione.Conformemente al presente regolamento e come ulteriormente precisato negli accordi di cui al paragrafo 3, il Gruppo BEI: a) attua la parte della garanzia dell’Unione di cui all’, paragrafo 4; b) sostiene l’attuazione del comparto dell’Unione e, se del caso, del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU, in particolare: i) contribuendo, insieme ai potenziali partner esecutivi, agli orientamenti sugli investimenti conformemente all’, paragrafo 9, e contribuendo alla progettazione del quadro di valutazione conformemente all’ e ad altri documenti che definiscono gli orientamenti esecutivi del fondo InvestEU; ii) definendo, insieme alla Commissione e ai potenziali partner esecutivi, la metodologia in materia di rischio e il sistema di mappatura del rischio connessi alle operazioni di finanziamento e di investimento dei partner esecutivi al fine di consentire che tali operazioni siano valutate in base a una scala di valutazione comune; iii) effettuando, su richiesta della Commissione e di concerto con i potenziali partner esecutivi interessati, una valutazione dei sistemi di tale potenziale partner esecutivo e fornendo consulenza tecnica mirata riguardo agli stessi sistemi, qualora e nella misura in cui ciò sia richiesto dalle conclusioni dell’audit della valutazione per pilastro, in vista dell’attuazione dei prodotti finanziari previsti da tale potenziale partner esecutivo; iv) formulando un parere non vincolante sugli aspetti bancari, in particolare sul rischio finanziario e sui termini finanziari connessi alla parte della garanzia dell’Unione da assegnare al partner esecutivo, diverso dal Gruppo BEI, quale definita negli accordi di garanzia che devono essere conclusi con tale partner esecutivo; v) eseguendo simulazioni e proiezioni relative al rischio finanziario e alla remunerazione del portafoglio aggregato sulla base delle ipotesi convenute con la Commissione; vi) misurando il rischio finanziario del portafoglio aggregato e fornendo la rendicontazione finanziaria del portafoglio stesso; vii) fornendo servizi di ristrutturazione e recupero stabiliti nell’accordo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo alla Commissione, su richiesta della Commissione e di concerto con il partner esecutivo, conformemente all’, paragrafo 2, lettera g), qualora il partner esecutivo non sia più responsabile dello svolgimento delle attività di ristrutturazione e recupero a norma del pertinente accordo di garanzia; c) può, su richiesta di una banca o di un istituto di promozione nazionale, prestare attività di creazione di capacità ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera h), per tale banca o istituto di promozione nazionale o per altri servizi, in relazione all’attuazione dei prodotti finanziari sostenuti dalla garanzia dell’Unione; d) in relazione al polo di consulenza InvestEU: i) dispone di un importo fino a 300 000 000 EUR per le iniziative di consulenza di cui all’ e per i compiti operativi di cui alla presente lettera, punto ii), a titolo della dotazione finanziaria di cui all’, paragrafo 3; ii) fornisce consulenza alla Commissione e svolge compiti operativi stabiliti nell’accordo di cui al paragrafo 3, lettera c): — fornendo sostegno alla Commissione nella progettazione, nella creazione e nel funzionamento del polo di consulenza InvestEU; — fornendo una valutazione delle richieste di servizi di consulenza che la Commissione non ritiene rientrino nelle iniziative di consulenza esistenti, al fine di sostenere la decisione di assegnazione della Commissione in relazione alle richieste di consulenza ricevute tramite lo sportello centrale di cui all’, paragrafo 2, lettera a); — sostenendo le banche e gli istituti di promozione nazionali attraverso la creazione di capacità di cui all’, paragrafo 2, lettera h), su richiesta degli stessi, in relazione allo sviluppo delle loro capacità di consulenza al fine di partecipare a iniziative di consulenza; — su richiesta della Commissione e di un potenziale partner consultivo e previo consenso del Gruppo BEI, concludendo contratti con partner consultivi a nome della Commissione per l’attuazione di iniziative di consulenza. Il Gruppo BEI garantisce che i propri compiti di cui al primo comma, lettera d), punto ii), sono svolti in modo interamente indipendente rispetto al suo ruolo di partner consultivo. Ove opportuno, la Commissione avvia un dialogo con i partner esecutivi sulla base delle conclusioni del parere del Gruppo BEI di cui al primo comma, lettera b), punto iv). La Commissione informa il Gruppo BEI dell’esito del suo processo decisionale. 2.   Le informazioni bancarie trasmesse al Gruppo BEI dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti ii), iv), v) e vi), si limitano alle informazioni strettamente necessarie al Gruppo BEI per adempiere i suoi obblighi di cui a tali punti. La Commissione definisce, in stretto dialogo con il Gruppo BEI e i potenziali partner esecutivi, la natura e la portata delle informazioni bancarie, tenendo conto dei requisiti di sana gestione finanziaria della garanzia dell’Unione, degli interessi legittimi del partner esecutivo in relazione alle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e delle esigenze del Gruppo BEI ai fini dell’adempimento dei suoi obblighi di cui ai suddetti punti. 3.   I termini del partenariato sono stabiliti in accordi, tra cui: a) in merito alla concessione e all’attuazione della parte della garanzia dell’Unione di cui all’, paragrafo 4: i) un accordo di garanzia tra la Commissione e il Gruppo BEI; o ii) accordi di garanzia separati tra la Commissione e la BEI e le sue filiazioni o altra entità quale istituita a norma dell’, paragrafo 1, dello statuto della BEI; b) un accordo tra la Commissione e il Gruppo BEI in relazione al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c); c) un accordo tra la Commissione e il Gruppo BEI in relazione al polo di consulenza InvestEU; d) accordi di servizio tra il Gruppo BEI e le banche e gli istituti di promozione nazionali in merito alla creazione di capacità e ad altri servizi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera c). 4.   Fatti salvi l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 4, del presente regolamento, i costi sostenuti dal Gruppo BEI per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo sono conformi ai termini dell’accordo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo e possono essere coperti dai rimborsi o dalle entrate attribuibili alla garanzia dell’Unione, o dalla copertura, a norma dell’articolo 211, paragrafi 4 e 5, del regolamento finanziario, o possono essere imputati alla dotazione finanziaria di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, previa giustificazione di tali costi da parte del Gruppo BEI ed entro un massimale complessivo di 7 000 000 EUR. 5.   I costi sostenuti dal Gruppo BEI per lo svolgimento dei compiti operativi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), punto ii), sono interamente coperti e pagati dall’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), punto i), previa giustificazione di tali costi da parte del Gruppo BEI ed entro un massimale complessivo di 10 000 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:523:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ambito di applicazione del partenariato (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/523) — Testo vigente | Portale Normativo