Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del paese nel quale detta attività è accettata in garanzia, almeno uno dei seguenti elementi è estero: a) la valuta di denominazione
Fonte: reg-2014-07-03-795 — art. 2 →una garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del paese nel quale detta attività è accettata in garanzia, almeno uno dei seguenti elementi è estero: a) la valuta di denominazione
Fonte: reg-2025-07-02-1355 — art. 2 →