Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 lug 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) per «sistema di pagamento» si intende un accordo formale fra tre o più partecipanti, senza contare eventuali banche di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione o partecipanti indiretti, con regole comuni e procedure standardizzate per l’esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti; 2) per «infrastruttura del mercato finanziario» (IMF) si intende un sistema multilaterale tra le istituzioni partecipanti, compreso il gestore del sistema, utilizzato per compensare, regolare o registrare pagamenti, titoli, derivati o altre transazioni finanziarie; 3) per «SPIS dell’Eurosistema» si intende uno SPIS di proprietà e gestito da una banca centrale dell’Eurosistema; 4) per «garanzia» si intende un’attività o l’impegno assunto da un terzo utilizzato dal datore della garanzia per garantire un’obbligazione nei confronti del beneficiario di essa. Le garanzie comprendono sia quelle nazionali sia quelle transfrontaliere; 5) per «rischio di investimento» si intende la perdita sopportata dal gestore dello SPIS o da un partecipante quando il gestore dello SPIS investe le proprie risorse o quelle dei suoi partecipanti, ad esempio le garanzie; 6) per «gestore dello SPIS» si intende: a) il soggetto giuridico stabilito nell’area dell’euro responsabile della gestione di uno SPIS; oppure b) in via eccezionale, la succursale stabilita nell’area dell’euro responsabile della gestione di uno SPIS e che costituisce una parte di un soggetto giuridico stabilito al di fuori dell’area dell’euro da esso giuridicamente dipendente. 7) per «autorità competente» si intende: a) la banca centrale nazionale dell’Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza, identificata come tale a norma dell’, paragrafo 3; oppure b) in relazione a un sistema di pagamento che è uno SPIS che soddisfa i criteri di cui all’, paragrafo 1, lettera iii), per «autorità competente» si intende: i) la BCE; oppure ii) laddove una banca centrale nazionale dell’Eurosistema sia divenuta responsabile in via principale della sorveglianza per un periodo di cinque anni o oltre immediatamente prima dell’adozione della decisione di cui all’, paragrafo 3, sia la BCE che la banca centrale nazionale; 8) per «succursale» si intende un’impresa priva di personalità giuridica e che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un soggetto esistente; 9) per «Consiglio» si intende, a) in un sistema monistico, l’unico consiglio del gestore dello SPIS; b) in un sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza o organo equivalente del gestore dello SPIS, nominato in conformità alla normativa nazionale; e c) se una succursale è identificata come un gestore dello SPIS, il consiglio del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente; 10) per «Dirigenza» si intendono gli amministratori con incarichi esecutivi, ossia, in un sistema monistico, i membri del Consiglio del gestore dello SPIS impegnati nella gestione corrente dello SPIS ed eventuali altri direttori esecutivi nominati dal Consiglio impegnati nella gestione corrente dello SPIS oppure, in un sistema dualistico, i membri del consiglio di gestione del gestore dello SPIS ed eventuali altri direttori esecutivi nominati dal Consiglio o dal consiglio di gestione impegnati nella gestione corrente dello SPIS; 11) per «dirigenza della succursale» si intende, in casi nei quali una succursale è identificata come gestore dello SPIS, gli amministratori delegati formalmente designati responsabili della succursale e ai quali è debitamente delegata la gestione corrente dello SPIS; 12) per «autorità rilevanti» si intendono le autorità che hanno un interesse legittimo ad accedere alle informazioni di uno SPIS per adempiere ai propri obblighi di legge, ad esempio le autorità di risoluzione delle crisi e i soggetti che esercitano la vigilanza sui partecipanti principali; 13) per «rischio giuridico» si intende il rischio determinato dall’applicazione di leggi o regolamenti, al quale consegue di solito una perdita; 14) per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, risulti incapace di adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza o in futuro; 15) per «rischio di liquidità» si intende il rischio che una controparte, sia ess una partecipante o un diverso soggetto, non disponga di fondi sufficienti per adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza ancorché disponga di fondi sufficienti per adempiervi in futuro; 16) per «rischio operativo» si intende il rischio che carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori umani, carenze gestionali o turbative provocate da eventi esterni, da terzi o da funzioni, operazioni e/o servizi esternalizzati provochino la riduzione, il deterioramento o la sospensione dei servizi forniti da uno SPIS; 17) per «rischio di impresa» si intende qualsiasi potenziale deterioramento della posizione finanziaria dello SPIS dal punto di vista commerciale a causa di una diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese tale da determinare un’eccedenza delle spese rispetto alle entrate e sfociare in una perdita da imputare al capitale; 18) per «rischio di custodia» si intende il rischio di perdite sulle attività detenute in custodia in caso di insolvenza, negligenza, frode, cattiva gestione o errori contabili di un custode o subcustode; 19) per «rischio informatico» si intende la combinazione della probabilità che si verifichino incidenti informatici e del loro impatto; 20) per «esternalizzazione» si intende un accordo in qualsiasi forma tra il gestore dello SPIS e un terzo o un soggetto infragruppo in base al quale detto terzo o soggetto infragruppo svolge funzioni, operazioni e/o servizi che altrimenti sarebbero stati svolti dal gestore dello SPIS; 21) per «rischio sistemico» si intende il rischio che l’incapacità di un partecipante o di un gestore di uno SPIS di adempiere alla scadenza ai propri obblighi impedisca ad altri partecipanti e/o gestori di uno SPIS di adempiere i propri entro il termine prescritto, con potenziali ripercussioni negative che mettano a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o la fiducia nello stesso; 22) per «misura correttiva» si intende una misura o un intervento specifico, indipendentemente dalla sua forma, durata o gravità, imposta nei confronti del gestore dello SPIS da un’autorità competente per rimediare all’inosservanza dei requisiti di cui agli articoli da 8 a 27 e all’ o per evitare il suo ripetersi. 23) per «banca di regolamento» si intende la banca presso la quale sono accesi i conti relativi ai pagamenti sui quali ha luogo l’adempimento delle obbligazioni originate da un sistema di pagamento; 24) per «partecipante indiretto» si intende un soggetto giuridico che non ha accesso diretto ai servizi di uno SPIS e generalmente non è direttamente vincolato mediante contratto dalle regole del relativo SPIS, e i cui ordini di trasferimento sono compensati, regolati e registrati dallo SPIS tramite un partecipante diretto. Un partecipante indiretto ha un rapporto contrattuale con un partecipante diretto. I soggetti giuridici rilevanti sono limitati a: a) enti creditizi come definiti all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) imprese di investimento come definite all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); c) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell’Unione e le cui funzioni corrispondano a quelle di un ente creditizio o di un’impresa di investimento dell’Unione, come definiti ai punti i) e ii); d) autorità pubbliche e imprese assistite da garanzia pubblica, e le controparti centrali, gli agenti di regolamento, le stanze di compensazione e gli operatori del sistema così come definiti all’, lettere c), d), e) e p) della direttiva 98/26/CE, e) istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica così come definiti all’, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e all’, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 25) per «ordine di trasferimento» si intende un ordine di trasferimento come definito all’, lettera i), primo trattino della direttiva 98/26/CE (11); 26) per «garanzia transfrontaliera» si intende una garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del paese nel quale detta attività è accettata in garanzia, almeno uno dei seguenti elementi è estero: a) la valuta di denominazione; b) il paese nel quale le attività sono ubicate; ovvero c) il paese nel quale ha sede l’emittente; 27) per «obblighi finanziari» si intendono obblighi giuridici sorti, nell’ambito dello SPIS, tra i partecipanti o tra questi e il gestore dello SPIS in conseguenza dell’inserimento nello SPIS di ordini di trasferimento; 28) per «incidente informatico» si intende qualunque evento osservabile in un sistema informatico, comprese le reti che consentono il trasferimento di informazioni e comunicazioni, che a) compromette o incide negativamente sulla sicurezza informatica; oppure b) viola le politiche di sicurezza, le procedure di sicurezza o le politiche di utilizzo accettabile, derivante o meno da attività dolose; 29) per «partecipante diretto» si intende un soggetto giuridico che ha accesso diretto ai servizi dello SPIS sulla base di un rapporto contrattuale in forza del quale è vincolato dalle regole del relativo SPIS, ha facoltà di inviare ordini di trasferimento a tale sistema e può ricevere da questo ordini di trasferimento; 30) per «sicurezza informatica» si intende la tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle informazioni e/o dei sistemi informatici, comprese le reti che consentono il trasferimento di informazioni e comunicazioni; 31) per «giorno lavorativo» si intende un giorno lavorativo come definito all’, lettera n), della direttiva 98/26/CE; 32) per «minaccia informatica» si intende qualsiasi circostanza potenzialmente in grado di sfruttare una o più vulnerabilità e che potrebbe avere un impatto negativo sulla cibersicurezza; 33) per «prestatore di servizi esternalizzati» si intende un terzo o un soggetto infragruppo che svolge funzioni, operazioni e/o servizi nel contesto di un accordo di esternalizzazione; 34) per «pagamento transfrontaliero» si intende un pagamento effettuato tra partecipanti insediati in differenti paesi; 35) per «amministratore indipendente» si intende, in un sistema monistico, un membro non esecutivo del Consiglio oppure, in un sistema dualistico, un membro del consiglio di sorveglianza o organo equivalente, che non ha rapporti d’affari, familiari o di altra natura che determinano un conflitto di interessi in relazione allo SPIS o al gestore dello SPIS, ai suoi azionisti di controllo, alla sua dirigenza o ai suoi partecipanti, e che non ha intrattenuto rapporti del tipo qui menzionato nei due anni precedenti alla sua partecipazione al Consiglio; 36) per «piano di risanamento» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per ripristinarne il regolare funzionamento; 37) per «piano di liquidazione ordinata» si intende un piano elaborato da un gestore dello SPIS per l’ordinata cessazione della sua attività; 38) per «soggetti interessati» si intendono i partecipanti, le IMF che concorrono a determinare il rischio in uno SPIS e, in base a una valutazione condotta caso per caso, gli altri attori del mercato interessati; 39) per «situazione d’emergenza» si intende un evento, un accadimento o una circostanza suscettibile di determinare la cessazione o l’interruzione di funzioni, operazioni e/o servizi dello SPIS, incluse interferenze o impedimenti al regolamento definitivo; 40) l’aggettivo «rilevante» qualifica un rischio, un rapporto di dipendenza e/o un cambiamento suscettibili di influenzare la capacità di un soggetto di prestare o fornire i servizi previsti; 41) per «fornitore di liquidità» si intende un fornitore di contante ai sensi degli , paragrafo 3, 11, paragrafo 5, 13, paragrafi 1, 9 e 11, ovvero di attività ai sensi dell’, paragrafo 4, compresi i partecipanti allo SPIS o i soggetti esterni; 42) per «esposizione creditizia» si intende una somma o un valore rispetto al quale sussiste il rischio che un partecipante non provveda al regolamento per l’intero valore, né alla scadenza né in un momento successivo; 43) per «sistema di regolamento differito su base netta (Deferred NET Settlement, DNS)» si intende un sistema in relazione al quale il regolamento in moneta di banca centrale ha luogo su base netta al termine di un ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al termine o durante il giorno lavorativo; 44) per «consociata» si intende una società che controlla il partecipante, ne è controllata o è soggetta a controllo insieme ad esso. Il controllo di una società è definito come: a) la titolarità, il controllo o il possesso del 20 % o più di una classe di titoli con diritto di voto della società; ovvero b) il consolidamento della società a fini di rendicontazione finanziaria; 45) per «rischio di mercato» si intende il rischio di perdite su posizioni iscritte a bilancio o fuori bilancio, determinate da oscillazioni dei prezzi di mercato; 46) per «rischio di correlazione sfavorevole» si intende il rischio scaturito dall’esposizione di un partecipante o di un emittente ove la garanzia prestata da quel partecipante o emessa da quell’emittente è strettamente correlata al suo rischio di credito; 47) per «agente nostro» si intende una banca utilizzata dai partecipanti di uno SPIS per il regolamento; 48) per «banca depositaria» si intende la banca che detiene e custodisce le attività finanziarie di terze parti; 49) per «condizioni di mercato estreme, ma plausibili» si intende una serie di condizioni storiche e ipotetiche, ivi compresi i periodi caratterizzati da più elevata volatilità, registrate sui mercati serviti dallo SPIS; 50) per «pagamento unilaterale» si intende un pagamento che interessa un solo trasferimento di fondi in un’unica valuta; 51) per «pagamento bilaterale» si intende un pagamento che interessa due trasferimenti di fondi in differenti valute in un sistema di regolamento con scambio di attività verso corrispettivo; 52) per «data di regolamento prevista» si intende la data immessa nello SPIS come data di regolamento da parte del mittente di un ordine di trasferimento; 53) per «rischio di capitale» si intende il rischio che una controparte perda l’intero valore impegnato nell’operazione, ad esempio il rischio che il venditore di un’attività finanziaria consegni l’attività irrevocabilmente senza ricevere in cambio il pagamento o il rischio che il compratore di un’attività finanziaria paghi per essa, ma non la riceva; 54) per «fornitore di servizi e utenze» si intende un terzo o un soggetto infragruppo che fornisce un processo, un servizio, un’utenza o un’attività, ovvero parti di essi, a un gestore dello SPIS; 55) per «dati sulle minacce» si intendono informazioni che sono state aggregate, trasformate, analizzate, interpretate o arricchite per fornire il contesto necessario al processo decisionale al fine di attenuare l’impatto di un incidente informatico o di una minaccia informatica; 56) per «subesternalizzazione» si intende il trasferimento da parte di un prestatore di servizi esternalizzati a un terzo o soggetto infragruppo dell’obbligo di fornire funzioni, operazioni e/o servizi; 57) per «rischio di concentrazione» si intende il rischio derivante da un’esposizone verso singoli o molteplici prestatori di servizi esternalizzati che genera un grado di dipendenza su detti fornitori tale per cui l’indisponibilità, un’avaria o altre carenze che possono interessare il servizio offerto da tale fornitore possano incidere negativamente sullo SPIS o sul gestore dello SPIS, compromettendone la capacità di operare e fornire i propri servizi e/o mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria dell’Unione nel suo complesso.
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