Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il rischio che carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori umani, carenze gestionali o turbative provocate da eventi esterni o da servizi esternalizzati provochino la riduzione, il deterioramento o la sospensione dei servizi forniti da uno SPIS
Fonte: reg-2014-07-03-795 — art. 2 →il rischio che carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori umani, carenze gestionali o turbative provocate da eventi esterni, da terzi o da funzioni, operazioni e/o servizi esternalizzati provochino la riduzione, il deterioramento o la sospensione dei servizi forniti da uno SPIS
Fonte: reg-2025-07-02-1355 — art. 2 →il rischio di perdita per l’OICVM derivante dall’insufficienza delle procedure interne e dalle carenze legate alle persone e ai sistemi della società di gestione, o da eventi esterni, tra cui il rischio legale e il rischio di documentazione, nonché il rischio derivante dalle procedure di negoziazione, di regolamento e di valutazione applicate per conto dell’OICVM. L’espressione «consiglio di amministrazione» di cui alla definizione del primo comma, punto 5, non comprende il consiglio di vigilanza, nei casi in cui le società di gestione hanno una struttura duale composta da un consiglio di ammi
Fonte: dir-2010-07-01-43 — art. 3 →il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni
Fonte: codice-assicurazioni-private — art. 1 →