Art. 3

Definizioni

In vigore dal 1 lug 2010
Definizioni Ai fini della presente direttiva, in aggiunta alle definizioni della direttiva 2009/65/CE, si applicano le definizioni che seguono: 1) «cliente»: ogni persona fisica o giuridica, o qualsiasi altro soggetto, ivi compresi gli OICVM, a cui una società di gestione fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli o i servizi di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE; 2) «detentore di quote»: ogni persona fisica o giuridica che detenga una o più quote di un OICVM; 3) «soggetto rilevante»: in relazione alla società di gestione, uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, o dirigente della società di gestione; b) dipendente della società di gestione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della società di gestione, e che partecipa all’esercizio, da parte della società di gestione, dell’attività di gestione collettiva di portafogli; c) persona fisica partecipante direttamente alla fornitura di servizi alla società di gestione, nel quadro di un contratto di delega a terzi ai fini dell’esercizio da parte della società di gestione dell’attività di gestione collettiva di portafogli; 4) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto la società di gestione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; 5) «consiglio di amministrazione»: il consiglio di amministrazione della società di gestione; 6) «funzione di vigilanza»: persone o organismi interessati responsabili della vigilanza dell’alta dirigenza e della valutazione e del riesame periodici dell’adeguatezza e dell’efficacia delle procedure di gestione dei rischi e delle politiche, modalità e procedure applicate per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE; 7) «rischio di controparte»: il rischio di perdita per l’OICVM risultante dal fatto che la controparte in un’operazione possa essere nell’incapacità di adempiere le proprie obbligazioni prima del regolamento definitivo del flusso di liquidità dell’operazione; 8) «rischio di liquidità»: il rischio che una posizione nel portafoglio dell’OICVM non possa essere venduta, liquidata o chiusa limitando i costi ed entro un lasso di tempo sufficientemente breve, per cui risulta compromessa la capacità dell’OICVM di conformarsi in qualsiasi momento all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE; 9) «rischio di mercato»: il rischio di perdita per l’OICVM derivante da fluttuazioni del valore di mercato delle posizioni del portafoglio dell’OICVM imputabili all’evoluzione delle variabili di mercato, quali i tassi di interesse, i tassi di cambio, le quotazioni delle azioni e i prezzi delle materie prime, o il merito di credito di un emittente; 10) «rischio operativo»: il rischio di perdita per l’OICVM derivante dall’insufficienza delle procedure interne e dalle carenze legate alle persone e ai sistemi della società di gestione, o da eventi esterni, tra cui il rischio legale e il rischio di documentazione, nonché il rischio derivante dalle procedure di negoziazione, di regolamento e di valutazione applicate per conto dell’OICVM. L’espressione «consiglio di amministrazione» di cui alla definizione del primo comma, punto 5, non comprende il consiglio di vigilanza, nei casi in cui le società di gestione hanno una struttura duale composta da un consiglio di amministrazione e da un consiglio di vigilanza.
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Definizioni (Art. 3 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo