Definizione data dalla norma indicata.
il rischio derivante da un’esposizone verso singoli o molteplici prestatori di servizi esternalizzati che genera un grado di dipendenza su detti fornitori tale per cui l’indisponibilità, un’avaria o altre carenze che possono interessare il servizio offerto da tale fornitore possano incidere negativamente sullo SPIS o sul gestore dello SPIS, compromettendone la capacità di operare e fornire i propri servizi e/o mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria dell’Unione nel suo complesso
Fonte: reg-2025-07-02-1355 — art. 2 →