Art. 3

Criteri e decisione di identificazione

In vigore dal 2 lug 2025
Criteri e decisione di identificazione 1.   Un sistema di pagamento è identificato come SPIS se: a) è idoneo a essere notificato come un sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE da parte di uno Stato membro la cui moneta è l’euro ovvero il suo gestore è insediato nell’area dell’euro o ivi stabilito attraverso una succursale che provvede alla gestione del sistema; e b) almeno due delle seguenti condizioni siano soddisfatte nell’anno civile considerato: i) il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati è pari o superiore all’importo di 10 miliardi di EUR; ii) il totale dei pagamenti processati denominati in euro rappresenta almeno uno dei seguenti: — il 15 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro nell’Unione, — il 5 % del volume totale dei pagamenti transfrontalieri denominati in euro nell’Unione, — una quota di mercato del 75 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro a livello di uno Stato membro la cui moneta è l’euro; iii) la sua attività transfrontaliera (ossia con partecipanti insediati in un paese diverso da quello del gestore dello SPIS e/o mediante collegamenti transfrontalieri con altri sistemi di pagamento), coinvolge cinque o più paesi e genera come minimo il 33 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro elaborati da quello SPIS; iv) è utilizzato per il regolamento di altre IMF. Un esercizio di identificazione è svolto su base annuale. 2.   In deroga al paragrafo 1, il Consiglio direttivo, formulando un giudizio solido e motivato, può anche decidere, ai sensi del paragrafo 3, che un sistema di pagamento sia identificato come SPIS in uno dei seguenti casi in cui: a) tale decisione sarebbe opportuna alla luce della natura, delle dimensioni e della complessità del sistema di pagamento; della natura e dell’importanza dei suoi partecipanti; della sostituibilità del sistema di pagamento e della disponibilità di alternative a quest’ultimo; e della relazione, delle interdipendenze e di altre interazioni che il sistema intrattiene con il sistema finanziario nel suo complesso; b) un sistema di pagamento non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 esclusivamente perché i criteri stabiliti al paragrafo1, lettera b), sono soddisfatti per un periodo di durata inferiore a un anno civile ed è plausibile che il sistema di pagamento continuerà a soddisfare i criteri in occasione della valutazione al successivo riesame di verifica. 3.   Il Consiglio direttivo adotta una decisione motivata con la quale identifica i sistemi di pagamento soggetti al presente regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. La lista è mantenuta sul sito Internet della BCE e aggiornata ad ogni cambiamento. 4.   Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla sua abrogazione. I riesami di verifica dei sistemi di pagamento identificati come SPIS sono effettuati annualmente al fine di verificare che detti sistemi continuino a soddisfare i criteri per essere identificati come SPIS. Una decisione adottata a norma del paragrafo 3 è abrogata se: a) in due riesami di verifica consecutivi si accerta che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 1 e/o al paragrafo 2; oppure b) in un riesame di verifica si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 1 e/o al paragrafo 2 e il gestore dello SPIS dimostri, con piena soddisfazione del Consiglio direttivo, che è improbabile che lo SPIS soddisfi tali criteri prima del successivo riesame di verifica. 5.   Il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo un riesame della decisione che identifica il sistema di pagamento in questione come SPIS entro 30 giorni dal ricevimento di tale decisione. La richiesta contiene tutte le informazioni a sostegno ed è inviata per iscritto al Consiglio direttivo. Una decisione motivata del Consiglio direttivo in risposta a tale richiesta è notificata per iscritto al gestore del sistema di pagamento. La comunicazione scritta informa tale gestore del suo diritto al controllo giurisdizionale ai sensi del trattato. Se il Consiglio direttivo non ha assunto alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, il riesame si considera respinto.
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