Art. 5

Diritto di accesso agli atti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS

In vigore dal 2 lug 2025
Diritto di accesso agli atti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS Al ricevimento della comunicazione scritta di cui all’, il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di accedere agli atti, ai documenti o ad altro materiale della BCE che costituiscono la base per l’identificazione di tale sistema di pagamento come SPIS. Tale diritto non si estende alle informazioni considerate riservate in relazione alla BCE, a una banca centrale nazionale o ad altri terzi, comprese altre istituzioni o organi dell’Unione.
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