Art. 6

Diritto ad essere sentiti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS

In vigore dal 2 lug 2025
Diritto ad essere sentiti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS 1.   Nella comunicazione scritta inviata dalla BCE ai sensi dell’, al gestore del sistema di pagamento è assegnato un termine fisso entro il quale può esprimere per iscritto eventuali obiezioni, osservazioni e commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta. Tale termine non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta da parte del gestore del sistema di pagamento. 2.   La BCE può concedere al gestore del sistema di pagamento, su richiesta di quest’ultimo, l’opportunità di esprimere il proprio parere nel corso di una riunione. Di tale riunione viene redatto un verbale sottoscritto da tutte le parti. Una copia del verbale è fornita a tutte le parti. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE può adottare una decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS senza concedere al gestore del sistema di pagamento la possibilità di esprimere le sue osservazioni, obiezioni o i suoi commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta inviata dalla BCE, a condizione che ciò sia ritenuto necessario per prevenire danni significativi al sistema finanziario.
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Diritto ad essere sentiti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/1355) — Testo vigente | Portale Normativo