Art. 13

Rischio di liquidità

In vigore dal 2 lug 2025
Rischio di liquidità 1.   Il gestore dello SPIS definisce un quadro integrato per la gestione dei rischi di liquidità determinati dai partecipanti allo SPIS, dalle banche di regolamento, dagli agenti nostro, dalle banche depositarie, dai fornitori di liquidità e da altri soggetti significativi. Il gestore dello SPIS fornisce ai partecipanti strumenti adeguati per gestire efficacemente la loro liquidità e monitora e agevola il regolare flusso di liquidità nel sistema. 2.   Il gestore dello SPIS predispone strumenti operativi e analitici che consentano di identificare, misurare e monitorare in modo continuativo e tempestivo i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l’utilizzo di liquidità infragiornaliera. 3.   Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS assicura che: a) gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e b) siano detenute risorse liquide sufficienti in conformità ai paragrafi da 4 a 7, al più tardi al momento indicato alla lettera a). 4.   Il gestore dello SPIS detiene o si assicura che i partecipanti detengano sempre, dal momento in cui gli obblighi finanziari sono stabiliti, risorse liquide sufficienti, in tutte le valute nelle quali opera, per effettuare regolamenti in giornata di obblighi finanziari in un’ampia gamma di scenari di stress potenziali. Se del caso, in tale ipotesi sono compresi regolamenti infragiornalieri e plurigiornalieri. Gli scenari di stress includono: a) l’inadempimento, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi finanziari aggregati di ammontare più elevato; e b) altri scenari in conformità al paragrafo 12. 5.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, in conformità al paragrafo 4, a provvedere al regolamento tempestivo degli obblighi finanziari in caso di inadempimento del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato determinati in base al paragrafo 4, lettera a), in uno dei seguenti modi: a) in denaro contante nell’ambito dell’Eurosistema; ovvero b) in garanzie idonee come definite nel sistema di garanzie dell’Eurosistema stabilito dall’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (12) e nell’indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea (13), purché il gestore dello SPIS possa dimostrare che tali garanzie sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati. 6.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene o si assicura che i partecipanti detengano liquidità supplementare, in conformità con il paragrafo 4, lettera b), in uno dei modi di cui al paragrafo 5, ovvero presso una banca commerciale con adeguato merito di credito o in uno o più dei seguenti strumenti: a) linee di credito irrevocabili; b) swap in valuta irrevocabili; c) pronti contro termine irrevocabili; d) attività definite all’, paragrafo 1, detenute da un depositario; e) investimenti. 7.   Tutti questi strumenti devono assicurare la disponibilità di denaro contante nell’intervallo temporale che permette di completare il regolamento nello stesso giorno. In particolare il gestore dello SPIS deve poter fornire prova che gli strumenti non in denaro contante sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante nello stesso giorno utilizzando meccanismi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress di mercato. Il gestore dello SPIS è pronto a fornire prova all’autorità competente, sulla base di un’adeguata valutazione interna, che la banca commerciale presenta un merito di credito adeguato. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali, o pagamenti unilaterali in valute diverse dall’euro, detiene ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 con le modalità definite nel paragrafo 6. 8.   Ove il gestore dello SPIS integri le risorse di cui al paragrafo 4 con altre attività, queste ultime devono essere presumibilmente negoziabili o accettabili in garanzia (ad esempio per linee di credito, swap o pronti contro termine) in base a una valutazione condotta caso per caso in ipotesi di inadempimento, anche se ciò non possa essere predeterminato con certezza o garantito in caso di condizioni di mercato estreme, ma plausibili. Qualora un partecipante integri le risorse di cui al paragrafo 4 con altre attività, il gestore dello SPIS si assicura che tali attività soddisfino i requisiti di cui al primo periodo del presente paragrafo. Le attività si presumono negoziabili o idonee a essere accettate a garanzia se il gestore dello SPIS ha tenuto conto delle norme e delle prassi della relativa banca centrale sull’idoneità delle garanzie. 9.   Al gestore dello SPIS non è consentito presumere l’erogazione di credito d’urgenza da parte di banche centrali. 10.   Il gestore dello SPIS adopera la dovuta diligenza per verificare che ciascun fornitore di liquidità in favore dello SPIS di cui al paragrafo 4: a) disponga di informazioni sufficienti e aggiornate per comprendere e gestire i rischi di liquidità associati alla fornitura di contante o attività; e b) abbia la capacità di fornire contante o attività come richiesto. Il gestore dello SPIS riesamina con periodicità almeno annuale la propria ottemperanza all’obbligo di dovuta diligenza. Sono accettati come fornitori di liquidità solo soggetti che hanno accesso al credito della banca centrale di emissione. Il gestore dello SPIS sottopone a regolare verifica le proprie procedure di accesso alle risorse liquide dello SPIS. 11.   Il gestore dello SPIS avente accesso a conti, servizi di pagamento o servizi titoli offerti dalla banca centrale provvede a farne uso, ove possibile. 12.   Il gestore dello SPIS determina, mediante prove di stress rigorose, l’ammontare della liquidità necessaria a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 5 e ne verifica regolarmente la sufficienza. Nell’effettuare le prove di stress, il gestore dello SPIS prende in considerazione un’ampia gamma di scenari pertinenti, inclusi gli inadempimenti di uno o più partecipanti nello stesso giorno o per due o più giorni consecutivi. Considerando tali scenari, si tiene conto dell’architettura e del funzionamento dello SPIS e si prendono in esame tutti i soggetti che possono esporre lo SPIS a rischi di liquidità significativi, inclusi banche di regolamento, agenti nostro, banche depositarie, fornitori di liquidità e IMF collegate. Gli scenari coprono, se del caso, periodi di più giorni. 13.   Il gestore dello SPIS documenta le ragioni per le quali detiene denaro contante e altre attività mantenute presso di sé o di altri partecipanti e predispone adeguati meccanismi finalizzati alla loro gestione. Il gestore istituisce procedure chiare per segnalare i risultati delle prove di stress al Consiglio e li utilizza per valutare l’adeguatezza del quadro per la gestione dei rischi di liquidità e per apportarvi modifiche. 14.   Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure chiare che permettano allo SPIS di assicurare il regolamento nello stesso giorno di obblighi finanziari e, se del caso, di provvedervi tempestivamente su base infragiornaliera o plurigiornaliera in caso di inadempimento di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure: a) rimediano a carenze di liquidità impreviste e potenzialmente non coperte; b) sono preordinate ad evitare ricalcoli, revoche o ritardi nel regolamento in giornata di obblighi finanziari; c) indicano le modalità per riportare il contante e le altre attività utilizzate dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai sensi dei paragrafi da 4 a 6.
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