Art. 11
Rischio di credito
In vigore dal 2 lug 2025
Rischio di credito
1. Il gestore dello SPIS istituisce un quadro robusto per misurare, monitorare e gestire le proprie esposizioni creditizie nei confronti dei partecipanti allo SPIS e quelle tra partecipanti originate dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS.
2. Il gestore dello SPIS individua tutte le fonti di rischio di credito. La misurazione e il monitoraggio delle esposizioni creditizie sono effettuati nel corso dell’intera giornata, mediante l’utilizzo di informazioni tempestive e strumenti appropriati per la gestione del rischio.
3. Nel caso di un sistema DNS, il gestore dello SPIS assicura che:
a)
gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e
b)
siano detenute sufficienti riserve a copertura delle esposizioni creditizie risultanti in conformità ai paragrafi 4 e 5 al più tardi al momento indicato nella lettera a).
4. Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS con garanzia di regolamento, che nel corso di operazioni dello SPIS incorra in un’esposizione creditizia nei confronti dei partecipanti allo SPIS, copre l’esposizione creditizia nei confronti di ciascun partecipante mediante l’utilizzo di garanzie reali, fondi a garanzia, capitale (previa deduzione delle somme destinate a copertura del rischio di impresa) o altre risorse finanziarie equivalenti.
5. Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS senza garanzia di regolamento, ma nel quale i partecipanti allo SPIS sono esposti a rischi creditizi derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS, si dota di regole o conclude accordi contrattuali con tali partecipanti. Le regole e gli accordi contrattuali assicurano che i partecipanti allo SPIS forniscano risorse sufficienti, di cui al paragrafo 4, a copertura delle esposizioni creditizie derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS in relazione ai due partecipanti che, insieme alle loro consociate, hanno la maggiore esposizione creditizia aggregata.
6. Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per ovviare alle perdite dirette causate da inadempimenti delle rispettive obbligazioni nei confronti dello SPIS da parte di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure disciplinano la ripartizione di perdite potenzialmente non garantite, incluso il rimborso di fondi presi in prestito da fornitori di liquidità da parte del gestore dello SPIS. Queste includono le regole e le procedure del gestore dello SPIS per riportare le risorse finanziarie utilizzate dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai paragrafi 4 e 5.
Storico versioni
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