Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle informazioni e/o dei sistemi informatici, comprese le reti che consentono il trasferimento di informazioni e comunicazioni
Fonte: reg-2025-07-02-1355 — art. 2 →l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche, così come definito dall'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881
Fonte: dlgs-2024-09-04-138 — art. 2 →