Definizione data dalla norma indicata.
uno strumento tramite cui l’Unione finanzia un programma di azioni assumendo a carico del bilancio un’obbligazione finanziaria irrevocabile e incondizionata a cui si possa ricorrere nell’eventualità che si verifichi un determinato evento nel corso dell’attuazione del programma e che rimane valida per la durata degli impegni assunti nell’ambito del programma finanziato, fino a scadenza
Fonte: reg-2024-09-23-2509 — art. 2 →