Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 set 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«richiedente»: una persona fisica o un’entità, dotata o meno di personalità giuridica, che ha presentato domanda nell’ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, di una procedura di attribuzione di donazioni non finanziarie o di un concorso a premi;
2)
«fascicolo di partecipazione»: un’offerta, una domanda di partecipazione, una domanda successiva a un invito a manifestare interesse, una domanda di sovvenzione, una domanda di donazione non finanziaria o una domanda nell’ambito di un concorso a premi;
3)
«procedura di aggiudicazione o di attribuzione»: una procedura di appalto, una procedura di attribuzione di sovvenzioni, un concorso a premi, una procedura di assegnazione di una donazione non finanziaria o una procedura di selezione di esperti o persone o entità che eseguono il bilancio conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
4)
«atto di base»: un atto giuridico, diverso da una raccomandazione o da un parere, che fornisce una base giuridica per un’azione e per l’esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio o della garanzia di bilancio ovvero dell’assistenza finanziaria a carico del bilancio e che può assumere una delle seguenti forme:
a)
in applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom), la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione ai sensi dell’articolo 288 TFUE; oppure
b)
in applicazione del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE), una delle forme specificate all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, all’, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 2, TUE;
5)
«beneficiario»: una persona fisica o un’entità, dotata o meno di personalità giuridica, con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;
6)
«meccanismo o piattaforma di finanziamento misto»: un quadro di cooperazione creato tra la Commissione e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici al fine di combinare forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie finanziarie a titolo del bilancio con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore privato;
7)
«esecuzione del bilancio»: lo svolgimento di attività correlate alla gestione, alla sorveglianza, al controllo e alla revisione degli stanziamenti di bilancio secondo i metodi previsti all’;
8)
«impegno di bilancio»: l’operazione con cui l’ordinatore responsabile riserva gli stanziamenti di bilancio necessari per coprire pagamenti successivi in adempimento di impegni giuridici;
9)
«garanzia di bilancio»: uno strumento tramite cui l’Unione finanzia un programma di azioni assumendo a carico del bilancio un’obbligazione finanziaria irrevocabile e incondizionata a cui si possa ricorrere nell’eventualità che si verifichi un determinato evento nel corso dell’attuazione del programma e che rimane valida per la durata degli impegni assunti nell’ambito del programma finanziato, fino a scadenza;
10)
«appalto immobiliare»: un appalto che ha per oggetto l’acquisto, lo scambio, l’enfiteusi, l’usufrutto, il leasing finalizzato all’acquisto, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. Esso riguarda i fabbricati esistenti e i fabbricati non ancora completati, a condizione che il candidato abbia ottenuto un permesso di costruire valido. Esso non riguarda fabbricati progettati conformemente alle specifiche dell’amministrazione aggiudicatrice contemplati da appalti di lavori;
11)
«candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a un dialogo competitivo, a un partenariato per l’innovazione, a un concorso di progettazione o a una procedura negoziata;
12)
«centrale di committenza»: un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
13)
«verifica»: la verifica di un aspetto specifico di un’operazione di entrata o di spesa;
14)
«contratto di concessione»: un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli , per affidare a un operatore economico l’esecuzione di lavori o la prestazione e la gestione di servizi («concessione»), ove:
a)
la remunerazione consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
b)
l’aggiudicazione del contratto di concessione comporti il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma un rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi interessati;
15)
«fase di costituzione»: il periodo durante il quale la copertura globale è versata nel fondo comune di copertura;
16)
«passività potenziale»: un’obbligazione finanziaria potenziale cui si potrebbe incorrere in funzione dell’esito di un evento futuro;
17)
«contratto»: un appalto pubblico o un contratto di concessione o, per quanto riguarda il titolo VIII, un subappalto o un contratto di acquisto concluso da un beneficiario;
18)
«contraente»: un operatore economico con cui è stato firmato un appalto pubblico;
19)
«accordo di contributo»: un accordo concluso con persone o entità che eseguono fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti da ii) a viii);
20)
«controllo»: qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l’efficacia, l’efficienza e l’economia delle operazioni, l’affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e dell’informazione, la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità, nonché l’adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l’attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi di cui alla prima frase;
21)
«controparte»: la parte cui è concessa una garanzia di bilancio;
22)
«crisi»:
a)
una situazione di pericolo immediato o imminente che rischia di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare un paese o il suo vicinato;
b)
una situazione derivante da calamità naturali, da crisi provocate dall’uomo, come guerre o altri conflitti, o da circostanze straordinarie con effetti analoghi riguardanti, fra l’altro, il cambiamento climatico, la salute pubblica e degli animali, le emergenze nel campo della sicurezza e protezione alimentare e le minacce sanitarie mondiali quali le epidemie e le pandemie, il degrado ambientale, la privazione dell’accesso all’energia e alle risorse naturali o l’estrema povertà;
23)
«disimpegno»: l’operazione con la quale l’ordinatore responsabile annulla, integralmente o parzialmente, l’imputazione di stanziamenti precedentemente effettuata per mezzo di un impegno di bilancio;
24)
«sistema dinamico di acquisizione»: un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente di beni generalmente disponibili sul mercato;
25)
«operatore economico»: una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che offra la fornitura di prodotti, l’esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili;
26)
«investimento azionario»: il conferimento di capitale in una società, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di tale società, in cui l’investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;
27)
«ufficio europeo»: una struttura amministrativa creata dalla Commissione, o dalla Commissione insieme a una o più altre istituzioni dell’Unione, per svolgere funzioni orizzontali specifiche;
28)
«decisione amministrativa definitiva»: una decisione di un’autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante conformemente al diritto applicabile;
29)
«attivo finanziario»: qualsiasi attivo sotto forma di denaro contante, uno strumento di capitale di un’entità di proprietà pubblica o privata oppure un diritto contrattuale a ricevere denaro contante o altro attivo finanziario da detta entità;
30)
«strumento finanziario»: una misura di sostegno finanziario dell’Unione fornita dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell’Unione che può assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e che può, se del caso, essere combinata con altre forme di sostegno finanziario, con fondi in regime di gestione concorrente o fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES);
31)
«passività finanziaria»: un’obbligazione contrattuale a erogare denaro contante o altro attivo finanziario a un’altra entità;
32)
«sovvenzione estera»: un contributo finanziario ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560 fornito da un paese terzo che rientra nella descrizione di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento;
33)
«contratto quadro»: un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ad appalti specifici basati su di esso da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
34)
«copertura globale»: l’importo totale delle risorse ritenute necessarie nel corso dell’intera durata di una garanzia di bilancio o dell’assistenza finanziaria a un paese terzo risultante dall’applicazione del tasso di copertura di cui all’, paragrafo 1, all’importo della garanzia di bilancio o dell’assistenza finanziaria a un paese terzo autorizzato dall’atto di base di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c);
35)
«sovvenzione»: un contributo finanziario accordato a titolo di liberalità. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo VIII;
36)
«garanzia»: l’impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell’obbligazione di un terzo o dell’adempimento da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un inadempimento nel rimborso del prestito;
37)
«garanzia su richiesta»: una garanzia che deve essere onorata dal garante su richiesta della controparte, nonostante eventuali carenze nell’adempimento dell’obbligazione sottostante;
38)
«contributo in natura»: le risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione di un beneficiario da terzi;
39)
«impegno giuridico»: un atto con il quale l’ordinatore responsabile assume o crea un’obbligazione dalla quale derivano un pagamento successivo e il riconoscimento della spesa coperti da un impegno di bilancio o l’obbligo di fornire una donazione non finanziaria, e che comprende accordi e contratti specifici conclusi nell’ambito di accordi quadro relativi ai partenariati finanziari e di contratti quadro;
40)
«effetto leva»: l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione;
41)
«rischio di liquidità»: il rischio che un attivo finanziario detenuto nel fondo comune di copertura non possa essere venduto per un determinato periodo di tempo senza incorrere in una perdita significativa;
42)
«prestito»: un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario un importo convenuto di denaro per un periodo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato;
43)
«sovvenzione di valore modesto», una sovvenzione di valore pari o inferiore a 60 000 EUR;
44)
«organizzazione di uno Stato membro»: un’entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico che presenta sufficienti garanzie finanziarie fornite dallo Stato membro;
45)
«metodo di esecuzione»: i metodi di esecuzione del bilancio di cui all’, vale a dire la gestione diretta, la gestione indiretta e la gestione concorrente;
46)
«azione finanziata da una pluralità di donatori»: un’azione nell’ambito della quale i fondi dell’Unione sono messi in comune con almeno un altro donatore;
47)
«appalto per approvvigionamento multiplo»: un appalto in cui si intende aggiudicare contratti multipli conclusi per iscritto in parallelo tra più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’, paragrafo 1, per affidare la prestazione di servizi, la consegna di forniture o l’esecuzione di lavori identici o quasi identici in parallelo a contraenti diversi;
48)
«effetto moltiplicatore»: l’investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione;
49)
«organizzazione non governativa»: un’organizzazione volontaria, indipendente dal governo, senza scopo di lucro, che non è un partito politico o un sindacato;
50)
«realizzazione»: i deliverable generati dall’azione determinati in conformità della normativa settoriale;
51)
«partecipante»: un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di sovvenzioni o in una procedura di attribuzione di donazioni non finanziarie, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o una persona o un’entità che partecipa a una procedura per l’esecuzione di fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
52)
«presunto aggiudicatario»: qualsiasi offerente di una procedura di appalto che si è classificato al primo posto e deve essere sottoposto a ulteriori verifiche e presentare documenti giustificativi relativi ai criteri di esclusione e/o di selezione per poter essere proposto dal comitato di valutazione come aggiudicatario. Se la procedura di aggiudicazione prevede che si aggiudichi l’appalto a più offerenti, si considera che il termine «presunto aggiudicatario» si riferisca agli offerenti che si sono classificati ai primi posti, tanti quanti sono i contratti da aggiudicare;
53)
«premio»: contributo attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un concorso. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo IX;
54)
«appalto»: l’acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante un contratto di lavori, forniture o servizi, e l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse;
55)
«documento di gara»: qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura di appalto, ivi compresi:
a)
le misure di pubblicità stabilite nell’;
b)
l’invito a presentare offerte;
c)
il capitolato d’oneri, compresi le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo;
d)
il progetto di contratto;
56)
«interessi professionali confliggenti»: una situazione in cui le attività professionali precedenti o in corso di un operatore economico incidono o rischiano di incidere sulla sua capacità di eseguire un contratto in modo indipendente, imparziale e obiettivo;
57)
«appalto pubblico»: un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi, e che comprende:
a)
gli appalti immobiliari;
b)
gli appalti di forniture;
c)
gli appalti di lavori;
d)
gli appalti di servizi;
58)
«investimento quasi azionario»: un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale e debito, con un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al capitale azionario e che può essere strutturato come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o in azioni privilegiate;
59)
«destinatario»: un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un’altra persona o entità destinataria di premi, donazioni non finanziarie o sostegno dal bilancio nell’ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, o che esegue fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
60)
«contratto di vendita con patto di opzione»: la vendita di titoli a pronti con l’accordo di riacquistarli a una specifica data futura oppure su richiesta;
61)
«stanziamento per la ricerca e lo sviluppo tecnologico»: uno stanziamento iscritto in uno dei titoli del bilancio relativo ai settori connessi alla «Ricerca indiretta» o alla «Ricerca diretta» o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso;
62)
«risultato»: gli effetti dell’attuazione di un’azione determinati in conformità della normativa settoriale;
63)
«strumento di condivisione del rischio»: uno strumento finanziario che consente la condivisione di un determinato rischio tra due o più entità, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;
64)
«appalto di servizi»: un appalto che ha per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, dagli appalti di lavori e dagli appalti immobiliari;
65)
«sana gestione finanziaria»: l’esecuzione del bilancio secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;
66)
«statuto»: lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68;
67)
«subappaltatore»: un operatore economico proposto da un candidato od offerente o contraente per eseguire parte di un contratto o da un beneficiario per eseguire parte dei compiti cofinanziati da una sovvenzione;
68)
«sottoscrizione»: le somme versate a organismi cui aderisce l’Unione, in base alle decisioni finanziarie e alle condizioni di pagamento degli organismi in questione;
69)
«appalto di forniture»: un appalto che ha per oggetto l’acquisto, il leasing finalizzato all’acquisto, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti e che può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
70)
«assistenza tecnica»: fatta salva la normativa settoriale, le attività di sostegno e di potenziamento delle capacità necessarie per l’attuazione di un programma o di un’azione, segnatamente le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, audit e controllo;
71)
«offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;
72)
«Unione»: l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;
73)
«istituzione dell’Unione»: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati o il Servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»); la Banca centrale europea non è considerata un’istituzione dell’Unione;
74)
«potenziale offerente»: un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;
75)
«sovvenzione di valore molto modesto»: una sovvenzione di valore pari o inferiore a 15 000 EUR;
76)
«volontario»: una persona che lavora per un’organizzazione senza averne l’obbligo e senza essere remunerata;
77)
«opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
78)
«appalto di lavori»: un appalto che ha per oggetto:
a)
l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di un’opera; oppure
b)
l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato II della direttiva 2014/24/UE; oppure
c)
la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-2