Definizione data dalla norma indicata.
l’importo totale delle risorse ritenute necessarie nel corso dell’intera durata di una garanzia di bilancio o dell’assistenza finanziaria a un paese terzo risultante dall’applicazione del tasso di copertura di cui all’articolo 214, paragrafo 1, all’importo della garanzia di bilancio o dell’assistenza finanziaria a un paese terzo autorizzato dall’atto di base di cui all’articolo 213, paragrafo 1, lettere b) e c)
Fonte: reg-2024-09-23-2509 — art. 2 →