Questo termine è definito da 9 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica
Fonte: dec-2016-02-09-2 — art. 1 →il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica
Fonte: dir-2014-02-26-23 — art. 5 →il risultato di un insieme di lavori che di per sè esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.
Fonte: dpr-2017-06-13-120 — art. 2 →il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica
Fonte: dir-2004-03-31-18 — art. 1-84 →il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica
Fonte: dir-2014-02-26-24 — art. 2 →il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica
Fonte: reg-2012-10-29-1268 — art. 121 →il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica
Fonte: reg-2024-09-23-2509 — art. 2 →il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica
Fonte: dir-2009-07-13-81 — art. 1 →il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica
Fonte: dir-2014-02-26-25 — art. 2 →