Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
1)
«vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV): la nomenclatura di riferimento applicabile agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori, adottata con regolamento (CE) n. 2195/2002;
2)
«appalti»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e dell’, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2004/18/CE;
3)
«appalti di lavori»: appalti aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui alla divisione 45 del CPV o di un' opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Per «opera» s’intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
4)
«appalti di forniture»: appalti diversi dagli appalti di lavori che hanno per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto di forniture»;
5)
«appalti di servizi»: appalti diversi dagli appalti di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi.
Un appalto avente per oggetto sia prodotti che servizi è considerato un «appalto di servizi» se il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto.
Un appalto avente per oggetto dei servizi e che preveda attività di cui alla divisione 45 del CPV solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale dell’appalto è considerato un appalto di servizi;
6)
«materiale militare»: materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico;
7)
«materiale sensibile», «lavori sensibili» e «servizi sensibili»: materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate;
8)
«informazioni classificate»: qualsiasi informazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalità di trasmissione, alla quale è stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di protezione e che, nell’interesse della sicurezza nazionale e in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro interessato, richieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;
9)
«governo»: il governo statale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo;
10)
«crisi»: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un paese terzo nella quale si è verificato un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione; si considera crisi anche la situazione in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso è considerato imminente; conflitti armati e guerre sono considerati crisi ai sensi della presente direttiva;
11)
«accordo quadro»: un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
12)
«asta elettronica»: un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
Di conseguenza, taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche;
13)
«imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi»: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
14)
«operatore economico»: un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi. Tale termine è utilizzato unicamente in un’ottica di semplificazione del testo;
15)
«candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo;
16)
«offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta in una procedura ristretta o negoziata o in un dialogo competitivo;
17)
«amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori»: amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE ed enti aggiudicatori ai sensi dell’ della direttiva 2004/17/CE;
18)
«centrale di committenza»: un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore ai sensi dell’, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE, oppure un ente pubblico europeo che:
—
acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, o
—
aggiudica appalti o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori;
19)
«procedure ristrette»: le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori possono presentare un’offerta;
20)
«procedure negoziate»: le procedure in cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore consulta gli operatori economici da essa/o scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
21)
«dialogo competitivo»: una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore conduce un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.
Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto è considerato «particolarmente complesso» quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non è oggettivamente in grado:
—
di definire, conformemente all’, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o
—
di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto;
22)
«subappalto»: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o più operatori economici al fine di eseguire l’appalto e avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
23)
«impresa collegata»: qualsiasi impresa su cui l’aggiudicatario può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un’influenza dominante sull’aggiudicatario o che, come l’aggiudicatario, è soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante è presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
—
detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa,
—
controlla una maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa, oppure
—
può designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
24)
«scritto», «per iscritto»: qualsiasi insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto, e quindi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
25)
«mezzo elettronico»: un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
26)
«ciclo di vita»: tutte le possibili fasi successive di un prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento;
27)
«ricerca e sviluppo»: tutte le attività comprendenti la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale, laddove quest’ultimo può comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo;
28)
«commesse civili»: appalti non soggetti all’, comprendenti la fornitura di prodotti, lavori o servizi non militari per fini logistici e aggiudicati in conformità delle condizioni specificate all’.
Storico versioni
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