Art. 3

Appalti misti

In vigore dal 13 lug 2009
Appalti misti 1.   Un appalto avente come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e in parte in quello della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE sono aggiudicati in conformità della presente direttiva, purché l’aggiudicazione dell’appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 2.   L’aggiudicazione di un appalto avente come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell’ambito di applicazione della presente direttiva, mentre l’altra parte non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2004/17/CE né alla direttiva 2004/18/CE, non è soggetta alla presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 3.   La decisione di aggiudicare un appalto unico non può, tuttavia, essere presa al fine di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva, della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE.
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