Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 lug 2009
Ambito di applicazione Fatti salvi gli del trattato, la presente direttiva si applica agli appalti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza che hanno come oggetto: a) la fornitura di materiale militare e loro parti, componenti e/o sottoassiemi; b) la fornitura di materiale sensibile e loro parti, componenti e/o sottoassiemi; c) lavori, forniture e servizi direttamente legati al materiale di cui alle lettere a) e b) per ognuno e tutti gli elementi del suo ciclo di vita; d) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili.
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