Art. 30

Bandi e avvisi

In vigore dal 13 lug 2009
Bandi e avvisi 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono rendere noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all’allegato VI, punto 2: a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare. Gli avvisi di cui al primo comma sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l’adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare appalti o accordi quadro. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato VI, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. La pubblicazione degli avvisi di cui al primo comma è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all’, paragrafo 3. Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare un appalto o concludere un accordo quadro facendo ricorso a una procedura ristretta, a una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o al dialogo competitivo rendono note le loro intenzioni mediante un bando di gara. 3.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all’, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sono esentati dall’invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. Talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la divulgazione di tali informazioni ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
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