Art. 32

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

In vigore dal 13 lug 2009
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi 1.   I bandi e gli avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato IV e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità della procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate all’allegato VI, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all’, paragrafo 7, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato VI, punto 1, lettere a) e b). 3.   I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all’, paragrafo 7, entro cinque giorni dal loro invio. 4.   I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità. 5.   I bandi e gli avvisi, nonché il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale o su un profilo di committente prima della data della loro trasmissione alla Commissione. I bandi e gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, ma menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione. 6.   Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3, è limitato a 650 parole circa. 7.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi. 8.   La Commissione rilascia all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell’informazione trasmessa in cui è citata la data di tale pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
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