Art. 5

Operatori economici

In vigore dal 13 lug 2009
Operatori economici 1.   I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell’offerta, il nome e le pertinenti qualifiche professionali delle persone responsabili dell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. 2.   I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o candidarsi. Ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono esigere che tali raggruppamenti assumano una forma giuridica specifica; tuttavia, al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per una soddisfacente esecuzione dell’appalto.
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