Art. 18
Specifiche tecniche
In vigore dal 13 lug 2009
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato II figurano nella documentazione dell’appalto (bando di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto).
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie (comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti) o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l’interoperabilità prevista da tali accordi, e purché siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate:
a)
mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato III e, in ordine di preferenza:
—
alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee,
—
alle omologazioni tecniche europee,
—
alle specifiche tecniche civili comuni,
—
alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali,
—
ad altre norme civili internazionali,
—
ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti,
—
alle specifiche tecniche civili originate dall’industria e da essa ampiamente riconosciute, o
—
agli «standard di difesa» nazionali, definiti all’allegato III, punto 3, e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard.
Ogni riferimento è accompagnato dalla menzione «o equivalente»;
b)
o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali; questi ultimi possono includere caratteristiche ambientali.
Detti parametri devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;
c)
o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d)
o mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per altre caratteristiche.
4. Quando si avvale della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali ha fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte soddisfano in maniera equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
5. Quando si avvale della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può respingere un’offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa/o prescritti.
Nella propria offerta l’offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali definite dalle ecoetichettature europee o (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:
—
esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto,
—
i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
—
le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
—
siano accessibili a tutte le parti interessate.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti e i servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri; esse devono accettare qualsiasi altro strumento di prova appropriato quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di taratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
8. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».
Storico versioni
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