Art. 19

Varianti

In vigore dal 13 lug 2009
Varianti 1.   Laddove il criterio per l’aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano nel bando di gara se autorizzano o meno varianti. In mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti. 4.   Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.
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