Art. 21
Subappalto
In vigore dal 13 lug 2009
Subappalto
1. L’aggiudicatario è libero di selezionare i suoi subappaltatori per tutti i subappalti che non sono coperti dai requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e, in particolare, non deve essergli chiesto di discriminare subappaltatori potenziali a motivo della nazionalità.
2. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere invitata/o da uno Stato membro a chiedere all’offerente di:
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indicare nella sua offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare a terzi e i subappaltatori proposti nonché l’oggetto dei subappalti per i quali essi sono proposti, e/o
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indicare qualsiasi modifica che si verifichi a livello dei subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto.
3. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può obbligare o può essere invitata/o da uno Stato membro ad obbligare l’aggiudicatario ad applicare le disposizioni del titolo III a tutti o ad alcuni dei subappalti che l’aggiudicatario intende affidare a terzi.
4. Gli Stati membri possono stabilire che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore possa chiedere o possa essere invitata/o a chiedere all’aggiudicatario di subappaltare a terzi una quota dell’appalto. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che impone tale subappalto esprime tale percentuale minima sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e una massima. La percentuale massima non può superare il 30 % del valore dell’appalto. Tale forcella è proporzionata all’oggetto e al valore dell’appalto nonché alla natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitività su quel mercato e le pertinenti capacità tecniche della base industriale.
Qualsiasi percentuale di subappalto rientrante nella forcella di valori indicati dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è considerata soddisfare i requisiti del subappalto stabiliti nel presente paragrafo.
Gli offerenti possono proporre di subappaltare una parte del valore totale che supera il valore massimo della forcella richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.
L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al primo comma.
L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligata/o da uno Stato membro a chiedere agli offerenti di specificare anche quale parte o quali parti della loro offerta intendono subappaltare oltre la percentuale richiesta nonché i subappaltatori che hanno già individuato.
L’aggiudicatario aggiudica subappalti corrispondenti alla percentuale che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore gli chiede di subappaltare in conformità delle disposizioni del titolo III.
5. In tutti i casi in cui uno Stato membro stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono respingere i subappaltatori selezionati dall’offerente nella fase della procedura di aggiudicazione relativa all’appalto principale o dall’aggiudicatario durante l’esecuzione dell’appalto, tale esclusione può basarsi esclusivamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per l’appalto principale. Se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore rigetta un subappaltatore, deve fornire una giustificazione scritta all’offerente o all’aggiudicatario, indicando le ragioni per cui esso ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri.
6. Le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono indicate nei bandi di gara.
7. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell’operatore economico principale.
Storico versioni
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