Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
appalti aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui alla divisione 45 del CPV o di un' opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Per «opera» s’intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica
Fonte: dir-2009-07-13-81 — art. 1 →appalti aventi per oggetto una delle seguenti attività: a) l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I
Fonte: dir-2014-02-26-25 — art. 2 →