Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
appalti diversi dagli appalti di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi. Un appalto avente per oggetto sia prodotti che servizi è considerato un «appalto di servizi» se il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto. Un appalto avente per oggetto dei servizi e che preveda attività di cui alla divisione 45 del CPV solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale dell’appalto è considerato un appalto di servizi
Fonte: dir-2009-07-13-81 — art. 1 →appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 2
Fonte: dir-2014-02-26-25 — art. 2 →