Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità
Fonte: dec-2016-02-09-2 — art. 1 →una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore conduce un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto è considerato «particolarmente complesso» quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non è oggettivamente in grado: — di def
Fonte: dir-2009-07-13-81 — art. 1 →