Art. 33

Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia

In vigore dal 23 set 2024
Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia 1.   Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità del principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi: a) il principio dell’economia, in base al quale le risorse impiegate dall’istituzione dell’Unione interessata nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore; b) il principio dell’efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi; c) il principio dell’efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese. 2.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l’esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo: a) gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante; b) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi, compresi, se del caso, quelli in materia di integrazione, sono verificati mediante indicatori di performance; c) i progressi compiuti verso il conseguimento di obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all’, paragrafo 1, lettera e); d) i programmi e le attività, laddove possibile e opportuno in conformità della pertinente normativa settoriale, sono attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali della mitigazione dei cambiamenti climatici, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, dell’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, della transizione verso un’economia circolare, della prevenzione e riduzione dell’inquinamento e della protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, come previsto all’ del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (44); e) i programmi e le attività, laddove possibile e opportuno in conformità della pertinente normativa settoriale, sono attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti nel rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dal diritto nazionale applicabile, dal diritto dell’Unione, dalle convenzioni dell’OIL e dai contratti collettivi; f) i programmi e le attività, laddove possibile e opportuno e fattibile in conformità della pertinente normativa settoriale, sono attuati tenendo conto del principio della parità di genere e secondo un’adeguata metodologia di integrazione della dimensione di genere. 3.   Sono stabiliti, laddove pertinente, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori che siano pertinenti, accettati, credibili, facili, solidi e basati su prove scientifiche ampiamente riconosciute, così come su una metodologia che sia efficace, trasparente e completa. Se del caso, i dati raccolti in relazione a tali indicatori sono disaggregati per genere e raccolti in modo da consentire l’aggregazione di tali dati in tutti i programmi pertinenti.
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Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia (Art. 33 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo