Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 apr 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «immissione in commercio»: immissione sul mercato quale definita all', punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
2) «germogli»: germogli quali definiti all', lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (11);
3) «macello»: macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
4) «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
5) «carne»: carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
6) «pollame»: pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7) «selvaggina selvatica»: selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8) «uova»: uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9) «ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
10) «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
11) «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
12) «stomaci, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13) «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
14) «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
15) «latte crudo»: latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
16) «prodotti a base di latte»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
17) «colostro»: colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
18) «prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
19) «cosce di rana»: cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
20) «lumache»: lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21) «grasso animale fuso»: grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
22) «ciccioli»: ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
23) «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
24) «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
25) «miele»: miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
26) «prodotti apicoli»: prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
27) «carni di rettili»: carni di rettili quali definite all', punto 16), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
28) «insetti»: insetti quali definiti all', punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
29) «nave reefer»: nave reefer quale definita all', punto 26), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
30) «nave congelatrice»: nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
31) «nave officina»: nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
32) «zona di produzione»: zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
33) «centro di spedizione»: centro di spedizione quale definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
34) «carni separate meccanicamente»: carni separate meccanicamente quali definite all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004;
35) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
36) «laboratorio di sezionamento»: laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
37) «selvaggina d'allevamento»: selvaggina d'allevamento quale definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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