Art. 4
Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali presentati nel sistema IMSOC
In vigore dal 8 apr 2019
Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali presentati nel sistema IMSOC
1. I modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale originari di paesi terzi o loro regioni presentati nel sistema IMSOC si basano sul modello di certificato ufficiale di cui all'allegato I.
2. La parte II dei modelli di certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 include le specifiche garanzie sanitarie e le informazioni richieste nella parte II dei modelli di certificati ufficiali pertinenti che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale originari di paesi terzi o loro regioni.
3. Il certificato ufficiale è presentato nel sistema IMSOC prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia.
4. Le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano la natura, il contenuto e il formato dei certificati o attestati ufficiali di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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