Art. 3

Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati nel sistema IMSOC

In vigore dal 8 apr 2019
Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati nel sistema IMSOC I modelli di certificati ufficiali per animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli e semi destinati alla produzione di germogli originari di paesi terzi o loro regioni che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione europea e non sono presentati nel sistema IMSOC soddisfano le seguenti prescrizioni: 1) in aggiunta alla firma del funzionario che procede alla certificazione, il certificato reca un timbro ufficiale. La firma è di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa prescrizione si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. 2) se il modello di certificato contiene dichiarazioni, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal funzionario che procede alla certificazione oppure completamente eliminate dal certificato; 3) il certificato è composto di a) un unico foglio; o b) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; o c) una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita; 4) se il certificato è costituito da una sequenza di pagine, ciascuna pagina indica il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e reca la firma del funzionario che procede alla certificazione e il timbro ufficiale; 5) il certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia.
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Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati nel sistema IMSOC (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/628) — Testo vigente | Portale Normativo