Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 8 apr 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a)
norme per l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la firma e il rilascio di certificati ufficiali e le garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali, al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento;
b)
prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che non sono presentati nel sistema IMSOC;
c)
prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che sono presentati nel sistema IMSOC;
d)
prescrizioni relative ai certificati di sostituzione.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre:
a)
modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale e le note per la loro compilazione;
b)
modelli di certificati ufficiali specifici per l'ingresso nell'Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano e all'immissione in commercio:
i)
prodotti di origine animale per i quali è richiesto un certificato in conformità dell' del regolamento delegato (UE) 2019/625;
ii)
insetti vivi;
iii)
germogli e semi destinati alla produzione di germogli;
c)
modelli di certificati ufficiali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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