Art. 13

Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio

In vigore dal 8 apr 2019
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio 1.   Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte II, capitolo A, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio. 2.   Nel caso di prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio, è utilizzato il modello di certificato di cui all'allegato III, parte II, capitolo B del presente regolamento. 3.   Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, quando i prodotti della pesca sono importati direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte II, capitolo C, del presente regolamento che deve essere firmato dal capitano come previsto all', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/625.
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Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio (Art. 13 Regolamento (UE) 2019/628) — Testo vigente | Portale Normativo