Art. 5
Certificati di sostituzione
In vigore dal 8 apr 2019
Certificati di sostituzione
1. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato di sostituzione solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
2. Il certificato di sostituzione non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti identificazione, tracciabilità e garanzie sanitarie delle partite.
3. Il certificato di sostituzione inoltre:
a)
fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;
b)
ha un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;
c)
reca la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale; e
d)
è presentato in originale alle autorità competenti, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema IMSOC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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