Art. 5

Certificati di sostituzione

In vigore dal 8 apr 2019
Certificati di sostituzione 1.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato di sostituzione solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito. 2.   Il certificato di sostituzione non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti identificazione, tracciabilità e garanzie sanitarie delle partite. 3.   Il certificato di sostituzione inoltre: a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale; b) ha un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale; c) reca la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale; e d) è presentato in originale alle autorità competenti, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema IMSOC.
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Certificati di sostituzione (Art. 5 Regolamento (UE) 2019/628) — Testo vigente | Portale Normativo