Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 apr 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «immissione in commercio»: immissione sul mercato quale definita all', punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 2)   «germogli»: germogli quali definiti all', lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (11); 3)   «macello»: macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004; 4)   «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004; 5)   «carne»: carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 6)   «pollame»: pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 7)   «selvaggina selvatica»: selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 8)   «uova»: uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 9)   «ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 10)   «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004; 11)   «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 12)   «stomaci, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004; 13)   «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 14)   «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 15)   «latte crudo»: latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 16)   «prodotti a base di latte»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 17)   «colostro»: colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 18)   «prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 19)   «cosce di rana»: cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 20)   «lumache»: lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 21)   «grasso animale fuso»: grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 22)   «ciccioli»: ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004; 23)   «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; 24)   «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004; 25)   «miele»: miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); 26)   «prodotti apicoli»: prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013; 27)   «carni di rettili»: carni di rettili quali definite all', punto 16), del regolamento delegato (UE) 2019/625; 28)   «insetti»: insetti quali definiti all', punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/625; 29)   «nave reefer»: nave reefer quale definita all', punto 26), del regolamento delegato (UE) 2019/625; 30)   «nave congelatrice»: nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 31)   «nave officina»: nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 32)   «zona di produzione»: zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 33)   «centro di spedizione»: centro di spedizione quale definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; 34)   «carni separate meccanicamente»: carni separate meccanicamente quali definite all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004; 35)   «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004; 36)   «laboratorio di sezionamento»: laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004; 37)   «selvaggina d'allevamento»: selvaggina d'allevamento quale definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni

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