Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 ott 2006
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta; b) «animali d'acquacoltura»: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona; c) «impresa di acquacoltura»: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura; d) «responsabile dell'impresa di acquacoltura»: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni della presente direttiva; e) «animali acquatici»: i) i pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes e Osteichthyes; ii) i molluschi appartenenti al phylum Mollusca; iii) i crostacei appartenenti al subphylum Crustacea; f) «stabilimento di trasformazione riconosciuto»: ogni impresa di produzione alimentare approvata conformemente all' del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (17), ai fini della trasformazione degli animali d'acquacoltura per scopi alimentari, e riconosciuta conformemente agli della presente direttiva; g) «responsabile dello stabilimento di trasformazione riconosciuto»: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nello stabilimento di trasformazione riconosciuto sotto il suo controllo, delle prescrizioni della presente direttiva; h) «azienda»: ogni locale, ogni zona chiusa o impianto gestiti da una impresa di acquacoltura per allevarvi animali d'acquacoltura in attesa della loro commercializzazione; sono escluse, tuttavia, le aziende in cui sono tenuti temporaneamente prima di essere abbattuti, senza nutrirli, animali acquatici selvatici raccolti o catturati ai fini del consumo umano; i) «allevamento»: l'allevamento di animali d'acquacoltura in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura; j) «zona destinata a molluschicoltura»: zona di produzione o di stabulazione in cui tutte le imprese di acquacoltura esercitano le loro attività nel quadro di un sistema di biosicurezza comune; k) «animali acquatici ornamentali»: animali acquatici tenuti, allevati o commercializzati a puri scopi ornamentali; l) «immissione sul mercato»: la commercializzazione di animali d'acquacoltura, compresa l'offerta in vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, a titolo gratuito o no, e ogni altro tipo di movimentazione; m) «zona di produzione»: le parti di acqua dolce, di mare, di laguna, di estuario o di litorale dove si trovano banchi naturali di molluschi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi e da cui questi sono raccolti; n) «laghetto di pesca sportiva»: stagni o altri impianti in cui la popolazione è mantenuta a puri scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura; o) «zona di stabulazione»: parte di acqua dolce, di mare, di estuario o di laguna chiaramente delimitata e segnalata mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi vivi; p) «animali acquatici selvatici»: animali acquatici non d'acquacoltura. 2.   Ai fini della presente direttiva si applicano anche le seguenti definizioni: a) le definizioni tecniche figuranti nell'allegato I; b) se del caso, le definizioni di cui rispettivamente: i) agli del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (18); ii) all' del regolamento (CE) n. 852/2004; iii) all' del regolamento (CE) n. 853/2004; iv) all' del regolamento (CE) n. 882/2004.
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