Art. 5

Condizioni per l'ottenimento del riconoscimento

In vigore dal 24 ott 2006
Condizioni per l'ottenimento del riconoscimento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il riconoscimento previsto all', paragrafi 1 e 2, sia rilasciato dall'autorità competente solo ai responsabili dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di trasformazione riconosciuto che: a) soddisfano i requisiti di cui agli ; b) attuano un dispositivo che gli consenta di dimostrare all'autorità competente il pieno rispetto di tali requisiti; e c) sono sottoposti al controllo dell'autorità competente, che svolge le funzioni previste all', paragrafo 1. 2.   Il riconoscimento non è rilasciato se l'attività in questione comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone destinate a molluschicoltura o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimità dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura. Tuttavia, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, l'autorità competente tiene conto della possibilità di applicare misure di attenuazione dei rischi, inclusa la possibilità di spostare l'attività in questione. 3.   Gli Stati membri assicurano che i responsabili delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti presentino tutte le informazioni utili affinché l'autorità competente possa verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento, ivi incluse le informazioni indicate nell'allegato II.
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