Art. 54
Obblighi generali
In vigore dal 24 ott 2006
Obblighi generali
1. Ogni Stato membro designa le proprie autorità competenti ai fini della presente direttiva e ne informa la Commissione.
Le autorità competenti svolgono i loro compiti e adempiono ai loro obblighi in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Ogni Stato membro provvede affinché, tra le autorità competenti da esso designate ai fini della presente direttiva e le altre autorità nazionali responsabili della regolamentazione dell'acquacoltura, degli animali acquatici e degli alimenti e mangimi originati dall'acquacoltura, si instauri un'efficace cooperazione su base permanente, basata sul libero scambio d'informazioni attinenti all'attuazione della presente direttiva.
Le informazioni sono scambiate anche, per quanto necessario, tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.
3. Ogni Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano accesso a servizi di laboratorio adeguati ed a conoscenze aggiornate in materia di analisi del rischio e di epidemiologia e si instauri un libero scambio d'informazioni attinenti all'attuazione della presente direttiva tra le autorità competenti e i laboratori.
Storico versioni
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