Art. 52

Mantenimento dello status di indenne da malattia

In vigore dal 24 ott 2006
Mantenimento dello status di indenne da malattia Lo Stato membro dichiarato indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV parte II in conformità dell' può sospendere la sorveglianza mirata e conservare lo status di indenne da malattia purché permangano le condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione e si attuino le disposizioni pertinenti della presente direttiva. Tuttavia, per zone o compartimenti indenni da malattia in Stati membri non dichiarati indenni da malattia e nei casi in cui le condizioni non siano favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione la sorveglianza mirata è mantenuta, secondo i metodi previsti, a seconda dei casi, all', paragrafo 3 o all', paragrafo 4, ma ad un livello commisurato al grado di rischio.
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