Art. 52 · Mantenimento dello status di indenne da malattia

Art. 52

Mantenimento dello status di indenne da malattia

In vigore dal 24 ott 2006
Mantenimento dello status di indenne da malattia Lo Stato membro dichiarato indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV parte II in conformità dell' può sospendere la sorveglianza mirata e conservare lo status di indenne da malattia purché permangano le condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione e si attuino le disposizioni pertinenti della presente direttiva. Tuttavia, per zone o compartimenti indenni da malattia in Stati membri non dichiarati indenni da malattia e nei casi in cui le condizioni non siano favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione la sorveglianza mirata è mantenuta, secondo i metodi previsti, a seconda dei casi, all', paragrafo 3 o all', paragrafo 4, ma ad un livello commisurato al grado di rischio.
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