Art. 49

Stato membro indenne da malattia

In vigore dal 24 ott 2006
Stato membro indenne da malattia 1.   Uno Stato membro è dichiarato indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e: a) nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie in questione sia presente sul suo territorio; o b) sia noto che l'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nello Stato membro né nelle sue acque; o c) lo Stato membro rispetti le condizioni enunciate all'allegato V, parte I. 2.   Qualora Stati membri vicini o bacini imbriferi condivisi con Stati membri confinanti non siano dichiarati indenni da malattia, lo Stato membro istituisce sul suo territorio appropriate zone cuscinetto. La delimitazione di tali zone è tale da proteggere lo Stato membro indenne dalla diffusione passiva della malattia. 3.   Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, zone cuscinetto, campionamento e metodi diagnostici applicati dagli Stati membri per attribuire lo status di indenne da malattia in conformità del presente articolo, sono adottate secondo la procedura prevista all', paragrafo 2.
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