Art. 48

Vaccinazione

In vigore dal 24 ott 2006
Vaccinazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la vaccinazione contro le malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, sia proibita, salvo approvazione di tale vaccinazione in virtù degli o 47. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la vaccinazione contro le malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, sia proibita nell'insieme del loro territorio dichiarato indenne dalle malattie in questione, conformemente all' o 50, o coperto da un programma di sorveglianza approvato ai sensi dell', paragrafo 1. Gli Stati membri possono autorizzare detta vaccinazione in parti del loro territorio non dichiarate indenni dalle malattie in questione o qualora la vaccinazione rientri in un programma di eradicazione approvato ai sensi dell', paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i vaccini utilizzati siano riconosciuti ai sensi della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle ricerche scientifiche finalizzate alla messa a punto e al collaudo di vaccini in condizioni controllate. Nel corso di dette ricerche gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate per proteggere altre specie di animali acquatici dagli effetti negativi delle vaccinazioni realizzate nel quadro delle ricerche.
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