Art. 41

Malattie emergenti

In vigore dal 24 ott 2006
Malattie emergenti 1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per contrastare una malattia emergente ed evitarne la diffusione, laddove la malattia in questione possa compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici. 2.   In caso di malattia emergente, lo Stato membro interessato informa senza indugio gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dell'EFTA qualora i risultati rivestano interesse dal punto di vista epidemiologico per un altro Stato membro. 3.   Entro quattro settimane dal momento in cui gli altri Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dell'EFTA sono stati informati conformemente al paragrafo 2, la questione è rimessa al comitato di cui all’, paragrafo 1. Le misure adottate dagli Stati membri interessati in virtù del paragrafo 1 del presente articolo possono essere estese, modificate o abrogate secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2. 4.   Se del caso l'elenco di cui all'allegato IV, parte II, è modificato conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, con l'inserimento della malattia emergente in questione o di una nuova specie ospite sensibile ad una malattia già indicata in tale allegato.
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