Art. 39
Misure di contenimento
In vigore dal 24 ott 2006
Misure di contenimento
In caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento non dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro interessato adotta misure atte a contenere la diffusione della malattia.
Tali misure consistono almeno:
a)
nel dichiarare l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura azienda o zona infetta;
b)
nel creare un’idonea zona di protezione della malattia in questione, che comprenda una zona destinata a protezione e sorveglianza intorno all’azienda o alla zona destinata a molluschicultura dichiarata infetta;
c)
nel limitare la movimentazione degli animali d’acquacoltura dalla zona di protezione; tali animali possono essere unicamente:
i)
introdotti in aziende o zone destinate a molluschicoltura in conformità dell’articolo12, paragrafo 2;
o
ii)
raccolti e abbattuti per il consumo umano in conformità dell’, paragrafo 1;
d)
nel rimuovere e smaltire, entro un idoneo periodo di tempo, i pesci e crostacei morti, sotto il controllo dell’autorità competente, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, in relazione al tipo di produzione e al rischio di ulteriore diffusione della malattia.
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