Art. 56

Laboratori nazionali di riferimento

In vigore dal 24 ott 2006
Laboratori nazionali di riferimento 1.   Gli Stati membri predispongono che, per ciascun laboratorio comunitario di riferimento di cui all', sia designato un laboratorio nazionale di riferimento. Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in uno Stato membro dell'EFTA e un singolo laboratorio può essere il laboratorio nazionale di riferimento di più Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano nome e indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento designato, con relativi aggiornamenti, alla Commissione, al laboratorio di riferimento comunitario interessato e agli altri Stati membri. 3.   Il laboratorio nazionale di riferimento assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento interessato di cui all'. 4.   Onde assicurare un efficace servizio diagnostico sull'intero territorio dello Stato membro, in ottemperanza alle prescrizioni della presente direttiva, il laboratorio nazionale di riferimento collabora con i laboratori designati in conformità dell' situati sul territorio dello stesso Stato membro. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori nazionali di riferimento presenti sul loro territorio siano dotati delle necessarie attrezzature e del personale adeguato e qualificato per realizzare le indagini di laboratorio previste dalla presente direttiva e per esercitare le competenze ed espletare i compiti enunciati nell'allegato VI, parte II.
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