Art. 57
Servizi e metodi diagnostici
In vigore dal 24 ott 2006
Servizi e metodi diagnostici
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
gli esami di laboratorio ai fini della presente direttiva siano realizzati in laboratori appositamente designati dall'autorità competente;
b)
gli esami di laboratorio in caso di sospetta o confermata presenza di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II siano realizzati tramite metodi diagnostici da stabilirsi secondo la procedura prevista all', paragrafo 2;
e
c)
i laboratori designati per i servizi diagnostici in conformità del presente articolo esercitino le competenze ed espletino i compiti stabiliti nell'allegato VI, parte III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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